Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1 comma 137 e circolare INPS 102 del 19/9/2022

Le lavoratrici madri del settore privato (sono escluse le dipendenti della pubblica amministrazione) che rientrino o siano rientrate al lavoro dalla maternità (sia obbligatoria che facoltativa) nel corso del 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), hanno diritto per 12 mesi ad uno sgravio contributivo del 50%.

madre

L'agevolazione è relativa ai soli contributi a carico della lavoratrice (restano invariati quelli a carico dell'azienda) e non genera nessuna penalizzazione rispetto al futuro calcolo pensionistico. 

Le aziende hanno l'obbligo di applicare l'agevolazione alle lavoratrici che ne hanno diritto senza necessità di specifica richiesta delle stesse.

L'agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, compresi il settore agricolo, i contratti a tempo determinato, di somministrazione, part-time, di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente, di cooperativa (per socie lavoratrici).

Alla misura dell'agevolazione della riduzione del 50% dei contributi, si sommano altre misure già in essere (ad esempio per chi ne ha diritto, riduzione dello 0,8% dal 1° gennaio e ulteriore riduzione dell'1,2% a partire dal 1° luglio).

ESEMPIO
     Aliquota contributiva ordinaria 9,19% → riduzione per rientro da maternità 50% =
     Aliquota contributiva 4,595% → riduzione 0,8% + riduzione 1,2%= 
     Aliquota contributiva finale 2,595%

La misura è retroattiva dal 1° gennaio 2022, pertanto le lavoratrici rientrate a lavorare dalla maternità nel corso del 2022 (anche prima della pubblicazione della circolare INPS) hanno diritto a recuperare in busta paga in maniera retroattiva i contributi versati in eccesso (le aziende hanno tempo fino a dicembre 2022 per conguagliare con l'INPS i contributi versati in eccedenza). Il recupero dei contributi, considerata la deducibilità degli stessi, comporta anche un successivo conguaglio fiscale che le aziende dovranno operare in busta paga.